Il nuovo testo dell'art. 25 L. 241/'90 come modificato dalla L. 340/2000 e dalla L. 15/2005
Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti é gratuito. Il rilascio di copia é subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso
e nei casi previsti dal comma quarto é dato ricorso, nel termine di trenta
giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di
consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del
ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza
di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive
modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata
al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato
il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene
deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione
del tribunale é appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della
stessa, al consiglio di stato, il quale decide con le medesime modalità
e negli stessi termini. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi
sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
5. bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in
giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può
essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso
della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.
6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione
dei documenti richiesti
Commento:
Le ultime modifiche chiariscono meglio chi sia il "difensore civico competente" (rispetto alla dizione della L. 340/2000) e colmano le lacune per gli Enti locali privi di difensore civico. Purtroppo per quanto attiene gli Organi periferici dello Stato, riaccentrano il potere a livello di Commissione per l'Accesso ai documenti amministrativi. Per approfondimenti v. il sito del Difensore Civico della Regione Toscana
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