Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione
dei dati personali
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Vigenza 31 luglio 2004 - Consolidato
con la legge 27 luglio 2004, n. 188 di conversione con modifiche decreto legge
24 giugno 2004, n. 158
I riferimenti al Difensore civico sono in grassetto rosso nel corpo dell'articolo (secondo comma lett. f)
Art. 73. Altre finalità in ambito amministrativo e sociale
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20
e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto
pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento
a:
a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani
o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico
o familiare;
b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non
autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o
domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;
e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
g) interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda
ad un soggetto pubblico, le finalità:
a) di gestione di asili nido;
b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi
e materiale didattico;
c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento
all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive
o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;
d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
e) relative alla leva militare;
f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'articolo
53, con particolare riferimento ai servizi di igiene,di polizia mortuaria e
ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del
suolo;
g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
h) in materia di protezione civile;
i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a
cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;
l) dei difensori civici regionali e locali.
Il testo del Codice è reperibile anche sul sito del Garante per la Protezione dei dati personali
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