
Articolo 127 D.Lgs. 267/2000
Nel riportare, per completezza quest'articolo di legge è opportuno
ricordare che:
Articolo 127
Controllo eventuale
- Le deliberazioni della Giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo,
nei limiti delle illegittimità denunziate, quando un quarto dei consiglieri
provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore
a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione
sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione
delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio,
quando le deliberazioni stesse riguardino:
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla
soglia di rilievo comunitario;
b) dotazioni organiche e relative variazioni;
c) assunzioni del personale.
- Nei casi previsti dal comma 1, il controllo è esercitato dal comitato
regionale di controllo ovvero, se istituito, dal difensore civico comunale
o provinciale. L'organo che procede al controllo, se ritiene che la deliberazione
sia illegittima, ne da comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla
richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente
non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata
con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
- La Giunta può altresì sottoporre al controllo preventivo di
legittimità dell'organo regionale di controllo ogni altra deliberazione
dell'ente secondo le modalità di cui all'articolo 133
