lStemmi dei Comuni di Incisa, Figline e Rignano

Art. 2 L.R. Toscana 2 gennaio 2002, n. 2

Abolisce i controlli preventivi di legittimità anche per il Difensore civico locale:

Articolo 2- Controlli preventivi di legittimità

  1. I controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali, dei circondari e dei consorzi costituiti tra enti locali, già attribuiti dalle leggi statali e regionali alla competenza del Comitato regionale di controllo o del Difensore civico regionale, provinciale e comunale, cessano di essere esercitati.
  2. Cessano, altresì, di essere esercitati i controlli preventivi di legittimità, già attribuiti dalle leggi statali e regionali alla competenza del Comitato regionale di controllo, sugli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di altri enti e amministrazioni.
  3. L'obbligo degli enti di cui al comma 1 di sottoporre i propri atti al controllo preventivo di legittimità si considera comunque cessato dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). I procedimenti di controllo in corso, che non siano pervenuti alla decisione di annullamento entro la medesima data, cessano di diritto.

 

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