
Art. 2 L.R. Toscana 2 gennaio 2002, n. 2
Abolisce i controlli preventivi di legittimità anche per il Difensore
civico locale:
Articolo 2- Controlli preventivi di legittimità
- I controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali,
dei circondari e dei consorzi costituiti tra enti locali, già attribuiti
dalle leggi statali e regionali alla competenza del Comitato regionale di
controllo o del Difensore civico regionale, provinciale e comunale, cessano
di essere esercitati.
- Cessano, altresì, di essere esercitati i controlli preventivi di
legittimità, già attribuiti dalle leggi statali e regionali
alla competenza del Comitato regionale di controllo, sugli atti delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza, di altri enti e amministrazioni.
- L'obbligo degli enti di cui al comma 1 di sottoporre i propri atti al controllo
preventivo di legittimità si considera comunque cessato dalla data
di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione). I procedimenti di controllo
in corso, che non siano pervenuti alla decisione di annullamento entro la
medesima data, cessano di diritto.
