Stemmi dei Comuni di Incisa, Figline e Rignano

Articoli relativi al Difensore Civico nello Statuto del Comune di Figline Valdarno

Art. 75 Il Difensore Civico
Art 76 Decadenza del Difensore Civico
Art. 77 Funzioni del Difensore Civico
Art. 78 Facoltà e prerogative
Art 79 Relazione annuale
Art. 80 Indennità di funzione

 

Art. 75
Il Difensore Civico

  1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, anche in forma convenzionata con altri comuni, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Alla carica di difensore civico non può essere eletta per più di due volte consecutive la stessa persona.
  2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'Amministrazione Comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
  3. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa.
  4. Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
  5. Non può essere nominato Difensore Civico:
    - chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere Comunale;
    - i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, gli amministratori dei consorzi delle comunità montane, i componenti regionale di controllo;
    - i dipendenti del comune, dipendenti di persone giuridiche, che abbiano rapporti contrattuali Comunale o che ricevano da esso sovvenzioni o contributi;
    - chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione Comunale;
    - chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori Comune.
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Art 76
Decadenza del Difensore Civico

  1. Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina.
  2. Il Consiglio Comunale prende atto dell'avvenuta decadenza e provvede alla nuova nomina.
  3. Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

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Art. 77
Funzioni del Difensore Civico

Il Difensore Civico:

  1. Ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente Statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
  2. Deve intervenire dietro richiesta degli interessati o iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata legge, lo statuto o il regolamento.
  3. Deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
  4. Deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui.
  5. Esercita il controllo eventuale comunali di cui all'art. 127, 1 ° comma del D.L.vo 267/00 secondo le modalità previste dal 2° comma dello stesso articolo.

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Art. 78
Facoltà e prerogative

  1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale Comunale, unitamente ai servizi ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
  2. Il Difensore Civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione Comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
  3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
  4. Il Difensore Civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
  5. Il Difensore Civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
  6. E' facoltà del Difensore Civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della Pubblica Amministrazione. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

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Art 79
Relazione annuale

  1. Il Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuno allo scopo di eliminarle.
  2. Il Difensore Civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
  3. La relazione deve essere affissa all'Albo Pretorio, portata a conoscenza di tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio Comunale.
  4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il Difensore Civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio Comunale.

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Art. 80

Indennità di funzione

  1. Al Difensore Civico è corrisposta un indennità di funzione pari a quella di un assessore Comunale, salvo il caso di accordi consortili con altri Comuni.

 

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