Articoli relativi al Difensore Civico nello
Statuto del Comune di Figline Valdarno
Art. 75 Il Difensore Civico
Art 76 Decadenza del Difensore Civico
Art. 77 Funzioni del Difensore Civico
Art. 78 Facoltà e prerogative
Art 79 Relazione annuale
Art. 80 Indennità di funzione
Art. 75
Il Difensore Civico
- Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, anche in
forma convenzionata con altri comuni, a scrutinio segreto e a maggioranza
dei due terzi dei consiglieri. Alla carica di difensore civico non può
essere eletta per più di due volte consecutive la stessa persona.
- Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può
far pervenire la propria candidatura all'Amministrazione Comunale che ne predispone
apposito elenco previo controllo dei requisiti.
- La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione
ed esperienza ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza
giuridico amministrativa.
- Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto
ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
- Non può essere nominato Difensore Civico:
- chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere
Comunale;
- i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, gli amministratori
dei consorzi delle comunità montane, i componenti regionale di controllo;
- i dipendenti del comune, dipendenti di persone giuridiche, che abbiano rapporti
contrattuali Comunale o che ricevano da esso sovvenzioni o contributi;
- chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione Comunale;
- chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il
quarto grado con amministratori Comune.
Art 76
Decadenza del Difensore Civico
- Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione
che ne osterebbe la nomina.
- Il Consiglio Comunale prende atto dell'avvenuta decadenza e provvede alla
nuova nomina.
- Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi
motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

Art. 77
Funzioni del Difensore Civico
Il Difensore Civico:
- Ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del comune allo
scopo di garantire l'osservanza del presente Statuto e dei regolamenti comunali,
nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
- Deve intervenire dietro richiesta degli interessati o iniziativa propria
ogni volta che ritiene sia stata violata legge, lo statuto o il regolamento.
- Deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga
eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché
la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
- Deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga
a lui.
- Esercita il controllo eventuale comunali di cui all'art. 127, 1 ° comma
del D.L.vo 267/00 secondo le modalità previste dal 2° comma dello
stesso articolo.

Art. 78
Facoltà e prerogative
- L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione
dall'amministrazione comunale Comunale, unitamente ai servizi ed alle attrezzature
necessarie allo svolgimento del suo incarico.
- Il Difensore Civico nell'esercizio del suo mandato può consultare
gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione Comunale e dei concessionari
di pubblici servizi.
- Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato
e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto
il segreto d'ufficio.
- Il Difensore Civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato,
verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento
e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità
o i ritardi riscontrati.
- Il Difensore Civico può altresì invitare l'organo competente
ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente
il contenuto.
- E' facoltà del Difensore Civico, quale garante dell'imparzialità
e del buon andamento delle attività della Pubblica Amministrazione.
di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche
delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti
concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

Art 79
Relazione annuale
- Il Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione
relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi
seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e
formulando i suggerimenti che ritiene più opportuno allo scopo di eliminarle.
- Il Difensore Civico nella relazione di cui al primo comma può altresì
indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività
amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire
l'imparzialità delle decisioni.
- La relazione deve essere affissa all'Albo Pretorio, portata a conoscenza
di tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio Comunale.
- Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il Difensore Civico
può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano
discussi nel Consiglio Comunale.

Art. 80
Indennità di funzione
- Al Difensore Civico è corrisposta un indennità di funzione pari a quella
di un assessore Comunale, salvo il caso di accordi consortili con altri Comuni.