Chi è il Difensore Civico?
Il Difensore civico è uno strumento di tutela non giurisdizionale nei confronti della Pubblica Amministrazione, la cui istituzione è prevista, per gli Enti Locali dalla L 267/2000 (ed anteriormente a tale disposizione dalla L. 142/1990).
I Comuni di Figline Valdarno, Incisa In Val D'Arno e Rignano Sull'Arno hanno deciso di costituire un servizio di difesa civica comprensoriale, nominando un unico difensore civico per i tre Comuni. Dal 1 ottobre 2002 il Difensore civico comprensoriale ha iniziato la sua attività.
La Convenzione fra i Comuni è stata solennemente sottoscritta dai tre Sindaci il 17 ottobre 2002 ed è stata rinnovata fino al 2006 fra la fine del 2004 ed i primi mesi del 2005. La nuova convenzione è sostanzialmente analoga alla precedente nella sostanza, salve alcune modifiche in riferimento alla gestione associata del servizio ai sensi della L.R. 40/2001 e alla diversa durata del mandato.
L'attuale Difensore Civico è il Dott. Vittorio Gasparrini.
Nei confronti di chi interviene?
Il Difensore civico comprensoriale può intervenire nei confronti degli uffici dei tre Comuni Consorziati, dei Concessionari di Pubblici servizi dipendenti dai tre Comuni, di Enti o Aziende con partecipazione di capitali di uno o più de i tre Comuni.
Il Difensore civico interviene su istanza da parte di un utente ed ha il potere di intervenire anche d'ufficio.
Se l'istanza non rientra nella competenza del Difensore Civico, essa viene trasmessa al Difensore Civico competente:
oppure al Difensore Civico della Regione Toscana se l'istanza riguarda:
Questo significa che si possono presentare direttamente al Difensore civico dei tre Comuni anche le istanze di competenza di altri Difensori civici. Penserà lui a trasmetterle all'Ufficio competente, senza bisogno che il cittadino si debba spostare altrove.
L'intervento del Difensore Civico è completamente gratuito.
Cosa può fare
Può chiedere chiarimenti all'Amministrazione interessata.
Può accedere a tutti i documenti delle Amministrazioni nei cui confronti è competente senza alcun limite di segreto, ivi compresi quelli contenenti dati sensibili anche ai sensi della risoluzione del Garante per la Tutela dei Dati personali 1/P/2000 (adesso ribadito con legge dall'art. 73.2 lett. f del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali) che ha inserito i Difensori Civici fra i soggetti abilitati al trattamento dei dati sensibili.
Accedere agli uffici per adempiere agli accertamenti che si rendessero necessari per l'esercizio del suo mandato.
Può convocare il funzionario responsabile della pratica.
Al di là di tali poteri, il Difensore Civico cerca di stabilire un dialogo fra utente e Amministrazione e di mediare per trovare una soluzione non conflittuale.
Se dall'istanza presentatagli emerge un problema generale, cerca inoltre di proporre all'Ente interessato una soluzione che faccia sì che il problema non si ripresenti nuovamente.
Entro il 28 febbraio di ogni anno, presenta ai Consigli Comunali una Relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, in modo che i Comuni possano eventualmente adottare provvedimenti atti a risolvere i problemi che l'attività del Difensore Civico ha permesso di evidenziare.
La Convenzione riconosce espressamente al Difensore Civico i poteri e le garanzie di cui alla Raccomandazione n. 61/1999 del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio D'Europa.
Cosa non può fare
Non può dare ordini all'Amministrazione né modificare o annullare atti o provvedimenti dell'Amministrazione.
Non può assistere i cittadini in giudizio.
Non può occuparsi di controversie fra privati.
Il ricorso al Difensore Civico non interrompe nè sospende il decorrere dei termini per un eventuale ricorso giurisdizionale.
Poteri del Difensore civico in materia di accesso ai documenti amministrativi e controlli eventuali su particolari atti della Giunta Comunale su richiesta di una minoranza qualificata di Consiglieri
L'art. 25 della L. 241/1990, a seguito delle modifiche della L. 340/2000 e delle successive modifiche L. n. 15 dell'11 febbraio 2005 prevede che si possa ricorre al "Difensore civico competente" (quindi a quello comunale in caso di documenti dei Comuni ed Enti da essi dipendenti) in caso di diniego di accesso ai documenti amministrativi.
La legge attribuiva al Difensore Civico anche un potere di controllo eventuale su determinati atti della Giunta su richiesta di una minoranza qualificata di Consiglieri Comunali. Va tenuto presente che le recenti riforme hanno trasferito la competenza per adottare questi atti dalla Giunta ai Dirigenti e che quindi tale potere è venuto meno. Inoltre, per quanto attiene la Regione Toscana, la L. R. 2 gennaio 2002, n. 2 "Soppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore civico regionale", ha abolito all'art. 2 tale potere anche per il Difensore civico locale.
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