
Cosa significa tutela non giurisdizionale?
Come dice la parola stessa, la tutela non giurisdizionale è una forma di tutela che si contrappone alla tutela classica, offerta dal Giudice. Pur non disponendo dei poteri decisori del Giudice, spesso attraverso la procedura informale e la possibilità di mediare con la controparte, è possibile ottenere ugualmente dei risultati positivi, oltre tutto senza costi ed in tempi più rapidi. Inoltre, a differenza della tutela giurisdizionale, attraverso la tutela non giurisdizionale è possibile operare un'azione di monitoraggio sull'Amministrazione, cercando di risalire al problema generale a partire dalla singola lamentela.
L'Ombudsman nel panorama internazionale
Le Nazioni Unite hanno inserito il Difensore Civico (Ombudsman nel linguaggio internazionale) fra le Istituzioni di tutela non giurisdizionale e di promozione dei Diritti Umani e, già dal 1946, troviamo documenti delle Nazioni Unite (sia dell'Assemblea Generale che della Commissione Diritti Umani delle Nazioni Unite) che raccomandano agli Stati di costituire un proprio sistema di difesa civica e prevedono quali garanzie di indipendenza ed autonomia debba avere l'Ombudsman per potere efficacemente agire.
Esistono inoltre documenti del Consiglio D'Europa relativi all'Ombudsman; anche altre Organizzazioni Internazionali, come l'OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa), hanno spesso affermato l'importanza di questo Istituto dedicandogli seminari di Studio, Convegni ed adottando programmi di aiuto internazionale che, fra l'altro, mirano alla sua affermazione ed al suo rafforzamento nel mondo. La figura dell'Ombudsman risulta efficace anche dove si devono affrontare situazioni di ricostruzione della democrazia dopo periodi di dittatura (gli Stati del Sud America, I Paesi dell'Est), oppure a seguito di conflitti (è il caso degli Stati della Ex - Yugoslavia).
L'Unione Europea ed il Consiglio D'Europa pongono fra i parametri per l'ingresso di nuovi Stati nelle due Organizzazioni la costituzione dell'Ombudsman. Inoltre l'Unione Europea ha istituito un proprio Médiateur già dal 1995 ed il Consiglio D'Europa ha istituito un Commissario per i Diritti Umani.
La situazione italiana
In una realtà come quella italiana, trovandoci in uno Stato in cui la
democrazia ed i diritti fondamentali sono garantiti da tempo, potrebbe fare
sorridere pensare, soprattutto nei confronti di un Ente Locale, al Difensore
Civico come organismo di tutela non giurisdizionale dei Diritti Umani, anche
perché è diffusa l'idea di invocare il concetto di "diritti
umani" solo a fronte delle violazioni più gravi (es. pena di morte,
tortura, arresti senza processo etc..).
In realtà non va dimenticato
che:
In Italia tuttavia, a livello nazionale non esiste ancora un Difensore Civico nei confronti degli uffici centrali dello Stato e qualche Regione è priva ancora oggi di un Difensore Civico Regionale. Inoltre non tutti gli Enti Locali sono dotati di un proprio difensore civico o aderiscono ad un sistema di difesa civica consorziata, anche se la Toscana è una delle Regioni dove più ampia è la copertura del servizio di Difesa Civica.
La rete della difesa civica
In questo contesto, che va dalle Nazioni Unite agli Enti Locali, il Difensore civico, anche a livello di Enti locali, si inserisce in una rete più ampia, ed in un contesto di tutela, monitoraggio e promozione dei diritti fondamentali che spesso sfugge alla dottrina italiana in materia di difesa civica, ai Difensori civici stessi, agli Amministratori..
Il richiamo espresso della Convenzione fra i tre Comuni di Figline Valdarno, Incisa In Val D'Arno e Rignano Sull'Arno alla Raccomandazione n. 61/1999 del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio D'Europa, testimonia invece la consapevolezza delle Amministrazioni Comunali di come il Difensore civico si inserisca in questa più ampia e complessa realtà
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